Art. 8.
(Aiuti di emergenza).

      1. Gli aiuti di emergenza sono parte della cooperazione allo sviluppo e sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. La percentuale massima del Fondo unico destinabile agli aiuti di emergenza è fissata nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 4.
      2. In caso di emergenze dovute a gravi calamità naturali, l'Agenzia può affidare gli interventi di primo soccorso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tale fine, agisce in piena autonomia, secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento programma gli interventi di emergenza definendone la tipologia e la durata di intesa con l'Agenzia.
      3. Nel caso di interventi di emergenza sono altresì invitate a prestare la loro opera, in modo coordinato e con procedure selettive semplificate, le organizzazioni non governative con specifiche esperienze nel settore e riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

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